PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in conformità alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sono affidati a un Comitato da istituire con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato può avvalersi dell'assistenza del Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.
      2. Per le attività relative alla celebrazione, il Comitato è posto sotto la presidenza onoraria del Ministro per i diritti e le pari opportunità ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da due membri di ciascun ramo del Parlamento designati dalle competenti Commissioni parlamentari, nonché da rappresentanti degli enti di governo locale e regionale, delle università che dispongono di centri specializzati sui diritti umani o di corsi di laurea in materia, delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni non governative.
      3. Le principali finalità delle attività del Comitato sono le seguenti:

          a) promuovere la conoscenza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale dei diritti umani nelle scuole di ogni ordine e grado e nella pubblica amministrazione;

          b) promuovere l'insegnamento dei diritti umani a tutti i livelli educativi;

          c) contribuire a una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative

 

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ai diritti umani attraverso attività quali l'informazione, l'educazione, la formazione e la ricerca;

          d) promuovere iniziative volte ad agevolare la ratifica delle convenzioni internazionali sui diritti umani alle quali l'Italia non ha provveduto a dare esecuzione;

          e) sostenere la creazione e lo sviluppo di istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani;

          f) promuovere un attento esame dello stato di attuazione in Italia delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e per il funzionamento del Comitato e del relativo ufficio di segreteria, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2007 e di 1.500.000 euro per l'anno 2008, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che provvede a erogare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della segreteria.
      2. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero degli affari esteri che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.